Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1949, n. 328.
Abrogato dal 28 giugno 1949
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1949, n. 328.
Abrogato dal 28 giugno 1949
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1933 al 28 giugno 1949. 63 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Art. 8, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 29, comma, ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 18, R. decreto-legge 2 luglio 1930, n. 1176).
tolto: I cittadini di nazionalita' non italiana dei territori annessi, che conseguano titoli accademici all'estero successivamente alla data di pubblicazione del presente testo unico, non possono giovarsi delle disposizioni di cui all'articolo precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1949, N. 328
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art171 · fonte del testo
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