[1](Art. 28, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

[2]Coloro che abbiano appartenuto al ruolo dei professori universitari governativi, qualora abbiano comunque cessato dall'ufficio e siano successivamente nominati professori nel ruolo medesimo, hanno diritto ad aver computato, agli effetti degli stipendi, con le norme relative all'inquadramento dei professori universitari, il servizio prestato anteriormente alla cessazione dall'ufficio con effetto dal giorno in cui i professori predetti sono stati riassunti in ruolo. La presente disposizione si applica solo ai professori in servizio al 24 novembre 1926, data di pubblicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art308 · fonte del testo