[1](Art. 8, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

[2]Gli aiuti e assistenti universitari, nominati posteriormente al 1° dicembre 1924, a norma dell'art. 130, qualora senza interruzione entrino a far parte del ruolo dei professori delle Universita' o degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, e qualora il servizio da essi prestato quali aiuti o assistenti non dia diritto al trattamento di quiescenza, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il riconoscimento di non piu' di cinque anni di detto servizio. Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 132 e dell'ultimo comma dell'art. 283.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art285 · fonte del testo