[1](Art. 2, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

[2]Nelle citta' che sono sedi di Facolta' di medicina e chirurgia, le amministrazioni degli ospedali legalmente riconosciuti come istituzioni pubbliche di beneficenza e non trasformati in ospedali clinici per l'insegnamento, hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle cliniche universitarie gl'infermi accolti nelle ultime 24 ore, i quali siano ritenuti necessari agli scopi dell'insegnamento. A tal fine, trasferimento degl'infermi dalle sale di deposito ai reparti di cura, sara' effettuato, salvo i casi di urgenza, con concorso di un delegato delle cliniche universitarie, cui spettera' di provvedere alla scelta degli infermi necessari agli scopi suddetti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art28 · fonte del testo