[1](Art. 28, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]La censura e' una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignita' e l'onore del professore. Essa e' inflitta per iscritto dal Ministro o dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore o direttore, e' ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo. La censura, ai rettori e direttori e' inflitta esclusivamente dal Ministro.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art88 · fonte del testo