[1](Articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, a, 1227).

[2]La R. Scuola normale superiore di Pisa ha per fine:

  • a)di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;
  • b)di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria. La Scuola accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art253 · fonte del testo