[1](Art. 60, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]La R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha per fine:

  • a)d'impartire la cultura e l'istruzione necessarie per formare gli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonche' di preparare gli istruttori e i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla;
  • b)di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate all'educazione fisica;
  • c)di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degli insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attivita' nel campo dell'educazione giovanile.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art256 · fonte del testo