[1](Art. 4, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 17, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 4, commi 1° a 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

[2]Le Universita' e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re le lauree e i diplomi, che, per ciascuna delle Facolta' indicate nell'art. 20 sono determinati dal regolamento generale universitario. Possono inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dai rispettivi statuti in relazione all'ordinamento didattico delle Facolta', Scuole e Corsi di cui sono costituiti. Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali portera' una menzione indicante il Corso complementare di integrazione che lo studente abbia seguito, superando i relativi esami.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art167 · fonte del testo