[1](Art. 27, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Al libero docente, che durante l'anno accademico abbia effettivamente impartito un corso regolare di lezioni, e' corrisposta, alla fine dell'anno stesso, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione commisurata all'importanza del corso, a totale carico del bilancio dell'Universita' o dell'Istituto. Non sono retribuiti i corsi impartiti a titolo privato dai professori di ruolo e da coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592; ne' sono retribuiti i corsi impartiti da liberi docenti,che, essendo aiuti o assistenti a una determinata cattedra, svolgano una parte del corso ufficiale della materia medesima.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art125 · fonte del testo