[1](Art. 43, R. decreto 30 settembre 1923, n, 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto- legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]L'annessa tabella F determina la tassa per il conferimento e quella per l'esercizio della libera docenza. La prima e' devoluta all'Erario; la seconda all'Universita' o Istituto superiore dove il libero docente intende esercitare il suo insegnamento. La tassa di esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisca ad altra Universita' o Istituto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art124 · fonte del testo