Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Art. 50, commi 3, 4 e 5 R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

tolto: L'indennita' o la pensione complessiva nei casi di cui al precedente art. 43 e' rappresentata dalla somma delle quote di indennita' o di pensione teoriche liquidate per ciascuno degli istituti di previdenza in base alle norme speciali degli istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo precitato, e viene pagata dall'istituto che provvede al conferimento.

tolto: La pensione complessiva non puo' mai essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabiliti per l'istituto che la conferisce.

tolto: Gli altri istituti di previdenza cui spetta la liquidazione di quote di indennita' o di pensione, verseranno all'istituto che provvede al conferimento le rispettive quote di indennita' o la riserva matematica corrispondente, alle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli istituti medesimi.aggiunto: Testo unico-art. 74 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art74 · fonte del testo