Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. 148 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Art 12 R. decreto-legge 13 agosto 1926. n. 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
tolto: La vedova, non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, dell'insegnante morto per causa avveratasi dopo il matrimonio e che sia fra quelle considerate alla lettera f) del precedente art. 47, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dal marito.
tolto: In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del l'art. 52 del presente testo unico.
tolto: Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione viene ripartita tra la vedova e gli orfani a termini dell'art. 66 del presente testo unico.aggiunto: Testo unico-art. 54 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art54 · fonte del testo
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