[1]Dichiarazione di pubblica utilita'

[2]Art. 7, L. n. 18/1962. L'approvazione, secondo legge, dei progetti esecutivi per la attuazione dei piani di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le espropriazioni e le opere previste nei piani sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art229 · fonte del testo