L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' delle opere approvate. Gli enti e le societa' concessionarie provvedono direttamente alle operazioni di esproprio sulla base dei piani approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. L'indicazione delle indennita' offerte, prevista dallo articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e determinate ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, deve essere fatta sulla base di stime eseguite dagli uffici tecnici erariali che sostituiscono, a tutti gli effetti, le perizie previste dall'articolo 32 della citata legge n. 2359.

Testo vigente dal 31 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;111~art4 · fonte del testo