[1]Utili di gestione

[2]Art. 6, L. n. 18/1962. Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati dal consorzio per la realizzazione di opere pubbliche ed attrezzature in base a programmi biennali stabiliti dal consiglio comunale.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art228 · fonte del testo