[1]Delegazione della Cassa per il Mezzogiorno presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli

[2]Art. 9, L. n. 1259/1964. La Cassa per il Mezzogiorno, per provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione degli artt. 165 e 166 del presente testo unico, e' autorizzata ad istituire presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli una sua delegazione, presieduta da un consigliere di amministrazione, con il compito di procedere alla istruttoria delle domande ed alla concessione dei contributi.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art167 · fonte del testo