[1]Sostituzione e surrogazione del coltivatore del fondo

[2]Art. 17, L. n. 1431/1962. Il coltivatore del fondo puo', con l'assenso dell'avente titolo al contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente, sostituirsi ad esso nella richiesta e nell'utilizzazione del contributo medesimo. Salvo diversa pattuizione delle parti, il coltivatore ha diritto al rimborso, nel termine massimo di 5 anni, della differenza tra la spesa ammessa al contributo e l'ammontare del contributo stesso, aumentata degli interessi legali. Nelle ipotesi di fabbricati rurali e relative pertinenze, distrutti o danneggiati dal terremoto, il coltivatore ha diritto di surrogarsi all'avente titolo che non abbia fatto richiesta di contributo, entro il termine del 5 agosto 1965, previsto dall'art. 17, legge 3 dicembre 1964, n. 1259, o che, avendo ottenuto la concessione del contributo, non abbia ultimato i lavori nel termine di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, come modificato dall'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1465. In tal caso, ai fini della determinazione del contributo, si fa riferimento alle condizioni di reddito dell'avente titolo. Il diritto di surroga deve essere esercitato entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui al quarto comma seconda parte dell'art. 165, o dalla data di scadenza del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori. Il coltivatore che ha eseguito le opere ha diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo, col limite massimo di lire 1 milione, e per gli interessi legali. Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 5 anni ed e' assistito da privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito, che e' equiparato, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, al privilegio indicato nell'art. 2775 del codice civile e che segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'art. 2780, numero 1, del codice civile.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art166 · fonte del testo