[1]Istituzione di un comitato di coordinamento

[2]Art. 6, L. n. 1177/1955. La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione degli interventi del presente capo.

[3]Art. 3, L. n. 890/1962. Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 204 e' costituito, presso il Provveditorato regionale delle opere pubbliche, un comitato composto: dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato regionale per le foreste della Calabria, da tre esperti designati uno per ciascuna provincia dalla Camera di commercio, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche. Il comitato sara' presieduto da un esperto nominato dal comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art209 · fonte del testo