Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1963 al 16 dicembre 2010. 148 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e' sostituito dal seguente: "Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 3 o di concessione dell'anticipazione di cui all'articolo 8 il contributo e' elevato del dieci per cento. Il contributo e' revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione dell'anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche. Qualora il danneggiato si valga della facolta' di cui al successivo articolo 14 gli spetta in ogni caso la maggiorazione del 10 per cento per la sollecita ultimazione dei lavori restando a carico degli Enti concessionari l'onere derivante dalla eventuale revoca per inosservanza di termini".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1465~art4 · fonte del testo
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