Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 34, secondo e terzo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, contenente il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, è costituzionalmente illegittimo in quanto il procedimento per la proposizione e la risoluzione del ricorso straordinario al Capo dello Stato non assicura ai controinteressati la possibilità della tutela giurisdizionale.
Art. 34 Testo unico sul Consiglio di Stato
L'art. 34 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, offre, a chi voglia proporre ricorso straordinario, una alternativa che sollecita l'autonomia soggettiva e, così essendo, non intacca il precetto costituzionale che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi.
Art. 34 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 113 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art34 · fonte del testo
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