Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'atto con il quale il Presidente della Repubblica, a sensi dell'art. 1, comma secondo, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) nomina i magistrati del Consiglio di Stato, nonostante la peculiarità della funzione e dell'oggetto, rientra certamente tra gli atti amministrativi che ammettono ad un pubblico ufficio ed in quanto tali sono astrattamente soggetti, come di regola, all'impugnativa davanti agli organi della giurisdizione amministrativa.
Art. 1 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 2 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 50 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 12 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art1 · fonte del testo
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