Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 177/1973

    Questione infondata
    19 dicembre 1973

    In tema di nomina governativa dei consiglieri di Stato la Costituzione, attraverso disposizioni immediatamente obbligatorie o esprimenti esigenze essenziali, pone presupposti, condizioni, limiti, cautele o garanzie di sostanza e di forma all'esercizio del potere di nomina: conseguentemente l'interpretazione delle norme ordinarie alla luce di quelle costituzionali comporta la loro legittimità. Esse, infatti, danno vita ad una disciplina legislativa che, pur conferendo al Governo un ampio potere discrezionale garantisce, in materia, il rispetto della esigenza dell'idoneità del giudice, nonché di quella dell'indipendenza del Consiglio di Stato e dei suoi componenti di fronte al Governo.

    Art. 1 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 2 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 50 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 12 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art2 · fonte del testo