Art. 109 — Decorrenza degli effetti

Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 109, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20642/2025

    22 luglio 2025

    Per effetto dell'art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002, sono a carico dell'Erario i compensi dovuti al difensore per le attività professionali svolte nell'interesse dell'assistito nel periodo intercorrente tra la proposizione dell'istanza orale e il deposito di quella scritta, purché l'interessato provveda, nei venti giorni successivi all'istanza orale, a depositare quella scritta e possegga i requisiti di legge per l'ammissione.

    Art. 109 · Art. 93 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 147 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art109 · fonte del testo