I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanita' pubblica, sentito il parere di una Commissione consultiva presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanita' e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'Istituto e due componenti designati dal Consiglio superiore di sanita', che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanita' pubblica puo' intervenire ai lavori di detta Commissione. Un funzionario facente parte del personale della Direzione generale della sanita' pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art9 · fonte del testo