Art. 31 — Commissione di verifica della programmazione scientifica
Il Ministro della sanita' nomina una commissione per la verifica dell'attuazione della programmazione scientifica dell'Istituto. La commissione, che ha carattere consultivo e durata triennale non rinnovabile, esprime valutazioni, indicazioni e proposte. E' composta: dal Ministro che la presiede o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato delegato; da tre membri scelti dal Ministro; da tre membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le designazioni riguardano personalita' scientifiche in grado di apprezzare l'attivita' svolta a questo proposito dall'Istituto.
Testo vigente dal 14 luglio 1994
