((Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanita', stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione)).

Testo vigente dal 22 marzo 1963

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 118/1977

    Questione infondata
    20 giugno 1977

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 13 febbraio 1963, n. 151 (che ha modificato l'art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., dal tribunale amministrativo per il Piemonte con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte…

    Art. 67 Testo unico sanitarie · Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 128 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 22 marzo 1963. 21 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzioaggiunto: , deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, tolto: previa aggiunto: integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanita', stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie tolto: e aggiunto: ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario tolto: in analogia con quanto e' aggiunto: secondo quanto disposto per i dipendenti del tolto: comune nella legge comunale e provinciale aggiunto: Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzionetolto: . Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa e' definitivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art66 · fonte del testo