I regolamenti locali di igiene e sanita' e gli altri regolamenti su materie sanitarie domandati ai comuni sono deliberati dal podesta', approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanita'. Il prefetto puo' assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanita' o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine, il regolamento viene compilato di ufficio. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno, che puo' annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio di Stato. Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art345 · fonte del testo