Qualsiasi medico chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione e' tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per l'interno, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede. Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal Ministro per l'interno e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art257 · fonte del testo