Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, e' tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podesta'. Il provvedimento del podesta' e' preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione. Il contravventore e' punito coll'arresto fino a tre mesi e coll'ammenda da lire duecento a duemila.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art258 · fonte del testo