Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

  • a)a denunziare al podesta' le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
  • b)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)).
  • c)a denunciare al podesta' e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
  • d)a denunciare alle autorita' predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilita' al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
  • e)ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanita' pubblica.
  • f)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)). Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille. L'autorita' giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

Testo vigente dal 6 giugno 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1978

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1942 al 6 giugno 1978. 120 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) tolto: a denunziare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La denunzia, il cui contenuto deve rimanere segreto, e fatta secondo le norme indicate dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale: aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.

f) tolto: a denunziare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilita' nella donna, anche se temporanea. La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, e' fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille. L'autorita' giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art103 · fonte del testo