Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 60 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Assegni ad "personam"
tolto: Art. 1 secondo comma, legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
tolto: Qualora la pensione in atto risulti d'ammontare superiore a quella derivante dall'applicazione degli articoli 37 e 73, la differenza sara' corrisposta come assegno "ad personam", riversibile a favore dei superstiti secondo le norme del presente testo unico, da riassorbire in occasione di aumenti del trattamento di pensione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art87 · fonte del testo
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