Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 117 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Requisiti per il diritto a pensione.

tolto: Art. 6 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1933; art. 12 legge 25 luglio 1952, n. 915

tolto: L'iscritto alla "Gestione speciale" ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale e si trovi in una delle seguenti condizioni:

tolto: a) abbia compiuto 60 anni di eti con almeno 20 anni di contribuzione, o 10 di contributi con 65 anni di eta' o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di eta' sono ridotti rispettivamente a 55 e a 60 anni per le donne;

tolto: b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art71 · fonte del testo