Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 117 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Requisiti per il diritto a pensione.
tolto: Art. 6 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1933; art. 12 legge 25 luglio 1952, n. 915
tolto: L'iscritto alla "Gestione speciale" ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale e si trovi in una delle seguenti condizioni:
tolto: a) abbia compiuto 60 anni di eti con almeno 20 anni di contribuzione, o 10 di contributi con 65 anni di eta' o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di eta' sono ridotti rispettivamente a 55 e a 60 anni per le donne;
tolto: b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art71 · fonte del testo
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