[1]Nozioni di invalidita' dell'iscritto.

[2]Art. 7 regio decreto-legge 19 ottobre 1433, n. 1595.

[3]L'iscritto si considera invalido quando per difetto fisico o mentale sia riconosciuto incapace a disimpegnare ulteriormente i suoi obblighi professionali e purche' la sua capacita' generica di guadagno sia ridotta a meno della meta' di quella normale. Le eventuali contestazioni relative all'accertamento della invalidita' sono deferite ad un collegio di tre medici,due dei quali designati dalle parti e l'altro nominato di comune accordo tra i due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia di residenza dell'iscritto; il giudizio del collegio medico e definito ed inappellabile.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art72 · fonte del testo