[1]Privilegi sui crediti contributivi - Ordini di pagamento.

[2]Artt. 18 e 51 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1996; artt. 4 e 5 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884; art. 552 Codice della navigazione.

[3]I crediti della Cassa nazionale per la previdenza marinara, per quanto riguarda i contributi di cui al precedente articolo, godono del privilegio di cui all'art. 552, punto 3°, del Codice della navigazione. Il privilegio segue la nave presso qualunque possessore di essa; ove riguardino piu' viaggi, i crediti concorrono tutti nello stesso grado, sempre che derivino da ordini di pagamento emessi dalle competenti autorita'. Gli ordini di pagamento, oltre alle generalita' degli armatori e alle caratteristiche della nave, devono indicare l'importo dovuto ed il periodo al quale il debito si riferisce; qualora si tratti di decontazione definitiva debbono essere indicati anche gli estremi del ruolo di equipaggio. Essi costituiscono la prova del credito della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art20 · fonte del testo