Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 183 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra.

tolto: Art. 46 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 13 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594;art. 11 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; decreto ministeriale 31 gennaio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1947; decreto del Presidente del Consiglio 30 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 29 ottobre 1957.

tolto: Sono considerati per una entita' doppia della loro durata agli effetti della determinazione dei servizi utili a pensione:

tolto: a) il periodo d'imbarco sulle navi in armamento della Marina militare e sulle navi mercantili nazionali compiuto dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1910 all'8 maggio 1945;

tolto: b) il servizio effettuato dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957, su navi da, guerra in armamento e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine;

tolto: c) il periodo di servizio a terra nei reparti combattenti della Marina, militare compiuto in zona di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art29 · fonte del testo