[1]Requisito della navigazione.

[2]Art. 14 regio decreto-legge 25 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456.

[3]Agli effetti del presente testo unico la navigazione deve essere a scopo professionale e deve essere effettiva. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658)).

Testo vigente dal 1 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 53 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Agli effetti del presente testo unico la navigazione deve essere a scopo professionale e deve essere effettiva. tolto: Il servizio prestato sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade dalle persone di cui al punto b) del precedente articolo e quello compiuto dai piloti di cui al punto e) dello stesso articolo sono computati, a tutti gli effetti del presente testo unico, per tre quinti della loro effettiva durata aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art17 · fonte del testo