[1](R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 19).

[2]Oltre alle norme che potranno essere stabilite nei regolamenti comunali di cui all'art. 73, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre, per determinate localita', particolari limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci fuori dei mercati.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art90 · fonte del testo