[1](R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 18).

[2]Il prefetto della Provincia ha facolta' di inviare un commissario per procedere, di ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo regolamento, quando a cio' non siasi provveduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, o, a giudizio insindacabile dello stesso prefetto, non siasi provveduto in modo idoneo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art89 · fonte del testo