Art. 13 — Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 10

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta, purche' ne faccia la denunzia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione. Tale termine potra' esser prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art13 · fonte del testo