[1]Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio Civile, il quale provvede ad accertare la quantita' di acqua scoperta.

[2]((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238)). ((...)) lo scopritore avra' titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95.

[3]Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sara' determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta.

[4]In ogni caso e' riservata al proprietario del fondo una congrua quantita' di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art103 · fonte del testo