[1]Liquidazione di indennita' per una volta tanto e di assegno rinnovabile riferiti a periodi anteriori alla data di entrata in vigore del presente testo unico

[2]Ove debba farsi luogo a liquidazione di indennita' per una volta tanto su domanda presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, l'importo di ogni annualita' di 8ª categoria da conferirsi a detto titolo, non puo' in alcun caso essere inferiore a quello previsto, per tale categoria, dalla tabella C, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Nell'ipotesi in cui debba farsi luogo, su domande prodotte prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, a liquidazione di assegni rinnovabili non commutabili in pensione per sopravvenuta guarigione o perche' l'invalidita' risulti, alla scadenza, ascrivibile alla tabella B, l'ammontare di detti assegni non puo' essere inferiore a quello previsto dalla tabella C, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Restano terme le liquidazioni effettuate con provvedimento emesso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art130 · fonte del testo