[1]Termine per la revisione amministrativo dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale

[2]La revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale di cui all'art. 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, deve essere ultimata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Qualora, allo scadere del predetto termine non sia stato possibile, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, completare la necessaria istruttoria, i provvedimenti di cui al comma precedente sono trasmessi, a cura della predetta direzione generale, alla Corte dei conti per la definizione del ricorso giurisdizionale anche sulla base della documentazione eventualmente acquisita in sede di revisione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art129 · fonte del testo