Cumulabilita' detta pensione di guerra con la pensione di riforma La pensione di guerra e' cumulabile con la pensione di riforma di cui all'art. 96 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art131 · fonte del testo