Art. 113
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n.377.
Abrogato dal 12 novembre 1999
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 settembre 1999, n.377.
Abrogato dal 12 novembre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 12 novembre 1999. 78 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Procedura per il diniego di ulteriore liquidazione nei confronti dello stesso titolare o di successivi aventi diritto
tolto: Quando venga a cessare il godimento di un trattamento pensionistico di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o di riduzione della pensione o dell'assegno previsti dall'art. 81, il Ministro del tesoro decide con la procedura stabilita dal precedente art. 112.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art113 · fonte del testo
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