Art. 9 — Abrogazioni

Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 38, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articoli 73 e 81, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 19 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati rispettivamente dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 104 e 105, comma undicesimo; articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e articolo 115, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e dall'articolo 16 della legge 6 ottobre 1986, n. 656. Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento o con esso non compatibili.

Testo vigente dal 28 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-30;377~art9 · fonte del testo