Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025. 101 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Agli effetti della presente legge la regione delle Alpi e' considerata zona faunistica a se stante. I confini di essa sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sentiti la Federazione italiana della caccia, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il Comitato centrale della caccia.

tolto: Nella delimitazione della zona si seguono possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili, quali corsi d'acqua, strade, ecc.; nei tratti ove cio' non sia possibile, i Comitati provinciali della caccia possono collocare tabelle con la dicitura «Zona delle Alpi» esenti da ogni tassa di bollo.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art5 · fonte del testo