Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 450 parole tolte, 25 parole aggiunte in 23 capoversi.

tolto: La caccia puo' essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi e' vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a piu' di due colpi con munizione Spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.

tolto: L'uccellagione puo' essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purche' senza uso di richiami accecati. Ogni altro tipo di uccellagione e' vietato.

tolto: Sono del pari vietati:

tolto: a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;

tolto: b) la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;

tolto: c) le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili;

tolto: d) il soprerba, lo strascino o strusa;

tolto: e) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;

Mostra gli altri 15 capoversi cambiati

tolto: f) l'uccellagione vagante col vischio;

tolto: g) le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;

tolto: h) le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;

tolto: i) i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;

tolto: l) 10 gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;

tolto: m) i lacci di qualsiasi specie.

tolto: n) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;

tolto: o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;

tolto: p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;

tolto: q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;

tolto: r) le armi munite di silenziatore.

tolto: Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

tolto: Nella caccia col furetto e' vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al Comitato provinciale della caccia.

tolto: Il presidente della Giunta provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge, sentito il Comitato provinciale della caccia, regola la caccia alla volpe a cavallo con cani di seguito.

tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a lire 1000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, con l'ammenda da L. 400 a L. 2000.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art14 · fonte del testo