Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 450 parole tolte, 25 parole aggiunte in 23 capoversi.
tolto: La caccia puo' essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi e' vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a piu' di due colpi con munizione Spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.
tolto: L'uccellagione puo' essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purche' senza uso di richiami accecati. Ogni altro tipo di uccellagione e' vietato.
tolto: Sono del pari vietati:
tolto: a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;
tolto: b) la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;
tolto: c) le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili;
tolto: d) il soprerba, lo strascino o strusa;
tolto: e) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;
tolto: f) l'uccellagione vagante col vischio;
tolto: g) le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;
tolto: h) le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;
tolto: i) i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;
tolto: l) 10 gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;
tolto: m) i lacci di qualsiasi specie.
tolto: n) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;
tolto: o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;
tolto: p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;
tolto: q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;
tolto: r) le armi munite di silenziatore.
tolto: Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.
tolto: Nella caccia col furetto e' vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al Comitato provinciale della caccia.
tolto: Il presidente della Giunta provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge, sentito il Comitato provinciale della caccia, regola la caccia alla volpe a cavallo con cani di seguito.
tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a lire 1000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, con l'ammenda da L. 400 a L. 2000.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art14 · fonte del testo
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