Art. 65 — Arresto dei trasgressori
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. 67 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Gli agenti delle imposte di consumo non possono arrestare i trasgressori che in caso di flagranza di uno dei reati preveduti nel presente capo e quando questo reato sia accompagnato da altro reato punito con pena restrittiva della liberta' personale, ovvero il reato in flagranza sia punibile con pena detentiva e si tratti di una delle persone indicate nell'art. 235, 1° capoverso, del codice di procedura penale.aggiunto: Testo-art. 65 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art65 · fonte del testo
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