[1](Art. 200 T. U. 1926).

[2]I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorita' di pubblica sicurezza.

[3]Il trasgressore a questa prescrizione e' punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art195 · fonte del testo