Art. 291 — Scioglimento delle commissioni
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. 236 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Quando le commissioni comunali non adempiano al loro compito nel termine stabilito dall'art. 281 o quando i podesta', i presidi e i rettorati non provvedono nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente capo, ovvero non curino l'esazione delle imposte, delle tasse e dei contributi, vi provvede di ufficio il prefetto mediante un commissario, che ha le facolta' spettanti alla commissione, al podesta', al preside ed al rettorato. Il prefetto puo' dichiarare la decadenza dei membri della commissione comunale che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive; puo', inoltre, decretare lo scioglimento delle commissioni, se non funzionano regolarmente. Quando il podesta' non nomini i membri della commissione comunale e quando i ruoli comunali e provinciali siano stati compilati irregolarmente o si abbiano elementi per ritenere non equamente ripartito il tributo, il prefetto promuove i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa. Nei casi previsti nei due precedenti comma la spesa dell'invio del commissario e' anticipata dal comune o dalla provincia, salvo rimborso verso chi di ragione. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il commissario accerta anche i motivi della mancata compilazione o trasmissione dei ruoli e ne riferisce al prefetto, per gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottarsi, a norma degli articoli 55 e seguenti e 42, 43 e 49 dei RR. decreti 21 marzo 1929 n. 371 e 30 dicembre 1923, n. 2839, a carico del segretario o del ragioniere del comune o della provincia.aggiunto: Testo-art. 291 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art291 · fonte del testo
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